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Covid-19 ed economia, così le prescrizioni per la nuova settimana

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Settimana breve, quella tra martedì 14 e domenica 19 aprile, ma sul piede di una generale conferma delle restrizioni imposte quale modalità di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Unica novità sostanziale, nell’ampio “cahier des charges”, lo sblocco alle attività legate alla cura del verde, fatta eccezione per quanto attiene alla costruzione e purché esse siano svolte da un massimo di cinque persone e sempre senza contatto diretto con la clientela. Qui di séguito l’intero dispositivo così come definito in sede di Consiglio di Stato:

1. confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private, compresi tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i “pub”, le gelaterie, i “food truck”, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite aperte saltuariamente, i bar compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle stazioni di servizio ed alle stazioni ferroviarie, agli alberghi ed ai campeggi), ed inoltre le strutture in cui vengono offerti servizi alle persone con contatto corporeo (fra cui parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici) anche se con attività svolta a domicilio del cliente, ed ancora le strutture ricreative e per il tempo libero (fra cui musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, centri giovanili, palestre, piscine, centri benessere, impianti di risalita, giardini botanici e zoologici e parchi con animali);

2. quanto indicato al punto precedente non è applicato a: servizi di distribuzione di cibo, compresa la consegna a domicilio (esclusa tuttavia la possibilità d’ingresso dei clienti nei locali); mense sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case anziani e scolastiche non aperte al pubblico; mense aziendali non aperte al pubblico; punti-vendita di generi alimentari e di prima necessità; punti-vendita di articoli medici e sanitari; farmacie e drogherie; chioschi; stazioni di servizio per il rifornimento di carburante; banche; uffici postali ed agenzie postali; funerali (nella stretta cerchia familiare). In ogni caso, nelle attività permesse sono da rispettarsi le norme igieniche “accresciute” e le norme di distanza sociale;

3. gli alberghi che dispongono di un’autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone, così come i campeggi, possono continuare a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività permesse dalla presente risoluzione governativa ed alla gestione dell’emergenza, e questo a patto di non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso), di garantire le norme igieniche cosiddette “accresciute” e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi, di limitare l’eventuale servizio di ristorazione all’interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti; di non aprire il bar ed altri servizi quali aree per il “fitness”, spa, et cetera;

4. possono rimanere operative le strutture sanitarie, le strutture sociosanitarie, gli studi e le strutture di professionisti della salute, i servizi di assistenza e cura a domicilio in cui siano erogate prestazioni urgenti e necessarie come definito dal medico cantonale e non procrastinabili a data successiva rispetto al divieto. Possono rimanere operativi asili-nido e servizi simili necessari, così come i servizi a sostegno della popolazione anziana o bisognosa, incluse le badanti;

5. restano garantite, nel rispetto delle norme igieniche cosiddette “accresciute” e di distanza sociale, le attività del comparto agricolo, di trasformazione agroalimentare, della selvicoltura e della pesca, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

6. restano sospese le attività nei cantieri. In caso di evidente urgenza e/o di preminente interesse pubblico, possibili deroghe da parte dei responsabili dello Stato maggiore cantonale di condotta;

7. sono permesse le attività che possono essere svolte a domicilio in modalità remota. Al pubblico non è permesso l’accesso agli uffici. Un’eventuale presenza in ufficio è da limitarsi e risulterà possibile solo nel rispetto delle norme igieniche cosiddette “accresciute” e delle norme di distanza sociale;

8. nel rispetto delle norme igieniche cosiddette “accresciute” e delle norme di distanza sociale sono permessi gli interventi volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi e situazioni di pericolo e sono permessi i servizi di picchetto, gli interventi di urgenza e le attività di manutenzione se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento-raffrescamento, macchine industriali, et cetera);

9. sempre nel rispetto delle norme igieniche cosiddette “accresciute” e delle norme di distanza sociale, sono permessi gli interventi volti a garantire l’igiene e la pulizia di luoghi pubblici o di spazi comuni;

10. sempre nel rispetto delle norme igieniche cosiddette “accresciute” e delle norme di distanza sociale, sono permesse le attività private volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico;

11. possono rimanere attive, nel rispetto delle norme igieniche cosiddette “accresciute” e delle norme di distanza sociale, le aziende della filiera sociosanitaria, della filiera chimico-farmaceutica, della filiera medicale e della filiera alimentare;

12. sono permessi, nel rispetto delle norme igieniche cosiddette “accresciute” e delle norme di distanza sociale, la consegna di pacchi ed i trasporti connessi con le attività autorizzate dalla risoluzione governativa;

13. sempre nel rispetto delle norme igieniche cosiddette “accresciute” e delle norme di distanza sociale, i responsabili delle case di spedizioni sono autorizzati a garantire il disbrigo delle pratiche doganali, dei trasporti internazionali e dei trasporti indispensabili;

14. nel rispetto delle norme igieniche cosiddette “accresciute” e delle norme di distanza sociale, sono permesse le attività necessarie all’informazione ed alla diffusione di contenuti, compresa la stampa dei giornali;

15. è consentita la fornitura di beni e servizi a favore delle attività autorizzate;

16. allo Stato maggiore cantonale di condotta è delegata la concessione di autorizzare, per attività non procrastinabili o di interesse pubblico, l’apertura di industrie che sottostanno all’articolo 5 della Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio o l’apertura di altre attività industriali in cui, per attività non procrastinabili o di interesse pubblico, sia inteso l’impiego contemporaneo a regime ridotto di 10 o meno persone ed in cui sia certificato il rispetto delle norme emanate dall’Ufficio federale sanità pubblica. Tutte le attività sono da svolgersi nel rispetto delle norme igieniche cosiddette “accresciute” e delle norme di distanza sociale;

17. sono permesse attività svolte singolarmente senza la presenza di altre persone e senza contatto con il cliente, escluse le attività sui cantieri chiusi di cui al punto 6 e le strutture accessibili al pubblico e chiuse ai sensi dell’articolo 6, capoverso 2 dell’Ordinanza numero due Covid-19;

18. sono permesse, nel rispetto delle norme igieniche cosiddette “accresciute” e delle norme di distanza sociale, le citate attività per la cura del verde come sopra indicato;

19. i responsabili dello Stato maggiore cantonale di condotta, per tramite della Polcantoanle con le Polcom, vigila sul rispetto delle disposizioni. In caso di mancato ossequio delle disposizioni saranno avviati immediatamente i procedimenti penali finalizzati all’accertamento delle eventuali violazioni del Codice penale e/o di altre leggi speciali applicabili ai singoli casi;

20. per informazioni in merito all’applicazione di quanto disposto, in servizio un centralino informativo dello Stato maggiore cantonale di condotta, area “Attività commerciali” (telefono 0840.117112); suggerito tuttavia un primo contatto con le associazioni di categoria di riferimento dei diversi comparti.