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Covid-19 in Ticino, il dodecalogo per provare a (far finta di) esser sani

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Unica modalità che ci si sente di suggerire per la digestione dei nuovi provvedimenti restrittivi, in materia di profilassi igienico-sanitaria anti-“Coronavirus”, come da odierna illustrazione a cura dell’autorità politica cantonale e del medico cantonale: azzerare il passato, non nella sua storicità ma nella sua continuità, e cioè dare come assunto il fatto che alcune cose sono accadute, che poche di esse ci hanno aiutato a vivere meglio, e che dobbiamo voltare pagina; dal momento che s’ha da voltar pagina, tanto vale che si cambi anche il libro. Insomma, che si faccia tabula rasa, che ci si ponga nella situazione da primo giorno: ecco, come se domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 19.00, si dovesse partire da zero. E come se queste prossime tre settimane, cioè da venerdì 9 ottobre a venerdì 30 ottobre, costituissero il tempo della nuova sperimentazione di un progetto salvifico: purtroppo, a numeri di contagio che sono crescenti, a numeri di ricovero che potrebbero salire, a numeri di decessi che vogliamo sperare restino quelli cristallizzatisi ad inizio della seconda decade di giugno. Ergo, sintesi secondo dettato da Palazzo delle Orsoline lato Esecutivo: da inventarsi nulla del resto vi è, ogni precedente decisione viene qui riassunta o cassata ed in ogni caso sostituita. I punti:

a) sono vietati gli assembramenti con più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi. Negli assembramenti fino a 30 persone sono da rispettarsi le raccomandazioni concernenti l’igiene ed il distanziamento sociale, salvo per le persone che vivono nella stessa economia domestica;

b) è decretata la chiusura di discoteche, sale da ballo e “club”;

c) in tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo o al posto assegnato. I gerenti sono tenuti a provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, per almeno una persona al tavolo registrando, in particolare nome, cognome, domicilio, numero di telefono, ora di arrivo ed ora di partenza. Al gerente o al responsabile è imposto di garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati. I dati sugli avventori sono da conservarsi in forma elettronica, e suddivisi con cadenza quotidiana, per un periodo di 14 giorni;

d) per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione è da tenersi un piano di lavoro in cui siano indicate l’ora di arrivo e l’ora di partenza dal locale;

e) occorre che i responsabili delle strutture della ristorazione siano in grado di trasmettere al medico cantonale, ed a prima richiesta, l’elenco degli avventori di un determinato giorno con le indicazioni prescritte entro due ore, ossia tra le ore 7.00 e le ore 22.00, sette giorni su sette. Il gerente e/o il responsabile comunica ai clienti il numero da chiamarsi in caso di necessità;

f) il personale addetto al servizio alla clientela nelle strutture della ristorazione è tenuto a indossare una mascherina facciale. È obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina. Viene ammesso al lavoro il personale addetto alla clientela che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, con certificato medico abbia ottenuto l’esenzione della mascherina facciale;

g) nei negozi e nei centri commerciali è obbligatorio l’uso della mascherina facciale da parte della clientela. I gestori e/o i responsabili provvedono alla messa a disposizione dei necessari disinfettanti per le mani. In tutti gli spazi interni accessibili al pubblico, laddove non sia presente un dispositivo strutturale in “plexiglas” o ad esso equivalente, il personale addetto alla clientela è obbligato a portare la mascherina facciale. Da questi ultimi obblighi sono esentati i bambini ed i ragazzi sino al compimento dei 12 anni oltre alle persone che per motivi particolari, segnatamente di natura medica e che risultino da un certificato, non possono portare mascherine facciali;

h) per gli edifici scolastici e di formazione valgono le disposizioni degli specifici piani di protezione;

i) l’uso della mascherina rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni nelle quali non è possibile il mantenimento della distanza fisica, negli spazi chiusi accessibili al pubblico e nei veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti ad una medesima economia domestica;

j) per le manifestazioni pubbliche o private con presenza cumulativamente superiore ai 300 partecipanti occorre una preventiva autorizzazione da parte dell’autorità comunale nel cui territorio avrà luogo l’evento; il documento autorizzativo sarà poi sottoposto all’approvazione dei membri del “Gruppo di lavoro grandi eventi” operante sotto incarico dal Consiglio di Stato. Per gli eventi con presenza inferiore a 300 persone valgono i provvedimenti previsti a livello federale e/o cantonale e le norme previste nei singoli piani di protezione settoriali. Durante tali eventi ed a margine dei medesimi, qualora siano possibili contatti tra i partecipanti, sono sempre da rispettarsi le distanze sociali o è sempre da indossarsi la mascherina. Il gestore o l’organizzatore è tenuto a vigilare;

k) ai gestori di strutture accessibili al pubblico ed agli organizzatori di manifestazioni è ribadito l’obbligo di elaborare e di attuare un piano di protezione, garantendo l‘adempimento delle prescrizioni stabilite dall’“Ordinanza Covid-19 situazione particolare”, compreso l’obbligo di mettere a disposizione disinfettanti per le mani;

l) chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l’“Ordinanza Covid-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori” è tenuto a dare comunicazione della propria presenza entro due giorni dall’entrata sul territorio cantonale, e ciò mediante compilazione dell’apposito formulario.