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L’editoriale / Dicono: rinvio “legittimo”. Ma che fa strada a mille dubbi

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Si è dovuti giungere sin verso la vigilia di Natale, e per l’ufficialità a dopo l’Epifania, ed in pratica a tre mesi dalla nuova scadenza indicata; al netto della valutazione nell’uno o nell’altro senso, non si sarà meno legalitari affermando che sono tempi troppo lunghi anche quando (e toh: soprattutto quando, ora che ci si pensa) in presenza ed in forza di un ricorso non sia stato concesso l’effetto sospensivo del provvedimento adottato. Ma tant’è: ad avviso dell’autorità suprema a “Mon repos” di Losanna, mancano basi legali per contestare ad un Esecutivo – nella fattispecie, quello deputato a reggere le sorti del Canton Ticino – la facoltà di rinviare una tornata elettorale, così come avvenne per l’appunto con il decreto esecutivo di mercoledì 18 marzo 2020 a meno di tre settimane dallo svolgimento delle Comunali da cui sarebbero usciti Municipi e Consigli comunali per il periodo 2020-2024. Di martedì 22 dicembre la firma sull’opinione dei magistrati al Tribunale federale, di ieri la presa di posizione da Palazzo delle Orsoline in Belinzona: in sostanza, contrariamente al parere espresso da tre cittadini – tra questi, due avvocati – nel ricorso, non vi sarebbe stata una violazione del diritto di voto dei cittadini, punto di ancoraggio per la richiesta di annullamento del decreto con conseguente ripristino delle operazioni elettorali in forma di obbligo rivolto sia al Governo cantonale sia ai Comuni.

Nella valutazione espressa da Palazzo delle Orsoline in Bellinzona, in particolare, viene affermato “che il Consiglio di Stato disponeva della base legale per il rinvio delle elezioni comunali”. Inoltre, sempre a mente dell’autorità esecutiva cantonale, il rinvio delle elezioni all’aprile 2021 era giustificato dalla “situazione epidemiologica” e dalla “incertezza sulla sua evoluzione”; ancora, essendo stati adottati provvedimenti per la protezione della salute pubblica e risultando fra questi provvedimenti una riduzione della facoltà di riunione e di propaganda elettorale, “le gravi restrizioni (…) impedivano di svolgere una campagna elettorale rispettosa delle esigenze della libera formazione della volontà degli elettori”. Pensiero oggettivamente da rimodularsi, da un lato proprio sull’aspetto della definizione (le restrizioni avrebbero forse ridotto un pieno accesso all’informazione) e dall’altro per i termini di presunzione dell’… altrui incompetenza (quasi che il cittadino non sia in grado di acquisire direttamente un bagaglio di conoscenze – qualora già non l’abbia – che risulti adeguato per la sua formazione verso un voto consapevole.

Una lettura riga per riga del disposto da “Mon repos” permetterà probabilmente di ricalibrare a nuovi parametri il margine decisorio da parte di un Esecutivo cantonale, dandosi questo quale caso di specie. E tuttavia questa sentenza – sia detto senza spirito polemico – è al momento foriera di dubbi in misura ed in quantità ben maggiori rispetto all’interrogativo sciolto. Per esempio: a parità di condizioni date cioè stante a livello nazionale quel che in primavera stava accadendo su suolo ticinese, in modo analogo potrebbe agire, per estensione, anche Berna federale? Poi: dal tardo inverno 2020 è in corso la pandemia da Covid-19, che si spera venga in ultimo debellata; in quali altri casi un intervento del genere sarebbe e sarà automaticamente legittimato? E ancora: per metà aprile 2021 è fissato il turno delle Comunali procrastinate, 88 Municipi ed 85 Legislativi da eleggersi (compreso il nuovo Comune di Tresa, escluse le tre realtà destinate ad aggregarsi nel Comune di Valmara e quelle già configuratesi ad ottobre nel Comune di Verzasca); la pandemia è però in pieno corso, i numeri non sono dissimili da quelli della primavera ultima; non sussistendo una differenza nella sostanza, quale grado di certezza vi è circa il regolare svolgimento delle Comunali medesime, e con garanzia di un adeguato livello di informazione ai cittadini come postulato? In ultimo: è possibile che ad un’autorità politica (cioè frutto di elezione) sia dato il diritto di prolungare i tempi di gestione della cosa pubblica ad altro soggetto parimenti frutto di elezione? Ed è possibile che, in forza di cause esogene sicuramente rilevanti ma non belliche, tale estensione risulti teoricamente “sine die”?