Home CRONACA Covid-19 in Ticino, cittadini per otto giorni in… vita sospesa

Covid-19 in Ticino, cittadini per otto giorni in… vita sospesa

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Nuova stretta, nuovo giro di vite: quante volte l’abbiamo sentito, quante volte l’abbiamo scritto, in questi giorni di falcidie da Covid-19. Eravamo al livello quattro su cinque, nella percezione collettiva; da oggi, domenica 22 marzo, e sino a domenica 29 marzo cioè per otto giorni, saremo tutti in condizione di vita sospesa, sul massimo stadio di allerta e di limitazione alla libertà personale che mai sia stato imposto dai tempi dell’ingresso del Ticino nella Confederazione, declinandosi ovviamente le fattispecie secondo i tempi. Emergenza è e ad emergenza hanno voluto esprimere richiamo un po’ tutti: Christian Vitta presidente del Governo cantonale, Matteo Cocchi comandante della Polcantonale, Giorgio Merlani medico cantonale, ed ogni figura al vertice di qualcosa, e “testimonial” volontari ed involontari, e predicatori e persone di buonsenso su “Facebook” e con ogni altro strumento di informazione; il passo compiuto nel tardo pomeriggio di ieri, tuttavia, suona come se si trattasse dell’ultima campanella, o si spegne tutto (tranne l’indispensabile ridotto a liofilizzato) o si va al collasso. Lungo l’elenco, in parte a conferma di provvedimenti adottati in precedenza, in parte a stringere ancor di più le maglie della gabbia in cui ci si trova, e che è ormai speculare a quello imposto in Lombardia ed in Piemonte.

Persone:

a tutti viene chiesto di ridurre gli spostamenti al minimo necessario (si può stare all’aria aperta, ma nel rispetto delle norme igieniche “accresciute” e di distanza sociale); chi abbia avuto stretto contatto con persone che hanno contratto la malattia è tenuto ad attenersi alle indicazioni dell’Ufficio federale sanità pubblica e del medico cantonale; quanti abbiano compiuto 65 anni e quanti appartengano ai gruppi cosiddetti “vulnerabili”, e quindi sono particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in pericolo la vita: a) sono invitati a restare a casa; b) sono tenuti ad evitare di accudire minorenni; c) sono tenuti a farsi aiutare da parenti o conoscenti – o ad usufruire dei servizi comunali appositamente organizzati – per la spesa, ed in altre parole soggiacono al divieto esplicito di recarsi personalmente ad effettuare acquisti; d) possono uscire per motivi medici; e) possono uscire per improrogabili motivi di lavoro nell’àmbito di un’attività autorizzata; f) possono uscire per svolgere attività motoria, sempre rispettando le norme igieniche accresciute e di distanza sociale; g) possono utilizzare il trasporto pubblico solo per necessita? mediche o professionali; sono proibiti gli assembramenti organizzati o spontanei con più di cinque persone. Le violazioni dei divieti sono punibili con una multa disciplinare di 100 franchi, analogamente a quanto previsto in precedente ordinanza;

Amministrazione cantonale:

fatte salve le attività urgenti, come da definizione governativa, chiusura dell’Amministrazione cantonale sino a venerdì 27 marzo, e dunque per l’intera settimana;

attività economiche: sempre sino a domenica 29 marzo, già valutato quanto imposto nei giorni scorsi ed in ispecie con la risoluzione governativa emessa venerdì 20 marzo, è confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private, compresi gli esercizi della ristorazione le, strutture che offrono servizi alle persone con contatto corporeo anche a domicilio, le strutture ricreative e le strutture per il tempo libero; la chiusura dei servizi aperti al pubblico non si applica a: servizi di distribuzione di cibo (compresa la consegna a domicilio), per i quali viene però esclusa la possibilità di ingresso dei clienti nei locali; mense sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case anziani e scolastiche non aperte al pubblico; mense aziendali non aperte al pubblico; punti vendita di generi alimentari e di prima necessità; punti vendita di articoli medici e sanitari; farmacie e drogherie; chioschi; stazioni di servizio per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante; banche; uffici ed agenzie postali; funerali nella stretta cerchia familiare;

è permesso l’esercizio negli alberghi che dispongono di un’autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone, nonché nei campeggi, solo per l’accoglienza di personale legato alle attività permesse ed alla gestione dell’emergenza, sempre a patto che non siano accolte contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso). L’eventuale servizio di ristorazione è da limitarsi all’interno della struttura ed esclusivamente per gli ospiti; vietata l’apertura del bar e di altri servizi quali aree per il “fitness”, spa, et cetera;

immediata sospensione delle attività nei cantieri, fatti salvi i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Facoltà di concessione di deroghe, da parte dello Stato maggiore cantonale di condotta, laddove sussista o un’evidente urgenza o un preminente interesse pubblico;

al pubblico è da interdirsi l’accesso agli uffici. Da limitarsi un’eventuale presenza in ufficio;

possono rimanere aperte in quanto permesse e consentite, in ogni caso sotto obbligo di rispetto delle norme igieniche “accresciute” e della distanza sociale: a) le strutture sanitarie e sociosanitarie; b) gli studi e le strutture di professionisti della salute; c) i servizi di assistenza e cura a domicilio da cui siano erogate prestazioni urgenti, necessarie e non procrastinabili a data successiva rispetto al divieto; d) gli asili nido ed i servizi simili necessari; e) i servizi a sostegno della popolazione anziana o bisognosa, incluse le badanti;

idem dicasi per aziende quali: a) attività del comparto agricolo e di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che di esse forniscono beni e servizi; b) attività dei comparti chimico-farmaceutico, medicale ed alimentare; c) attività indispensabili per il comparto sociosanitario; d) attività necessarie all’informazione ed alla diffusione di contenuti, compresa la stampa dei giornali; e) attività industriali che non possono fermarsi immediatamente (vale l’autorizzazione solo a svolgere i lavori necessari ad arrestare le linee di produzione); f) attività che sia possibile svolgere a domicilio ed in modalità remota; imprese per lo svolgimento delle pratiche doganali, dei trasporti internazionali e dei trasporti indispensabili da parte delle case di spedizioni; fornitura di beni e servizi a favore delle attività autorizzate; trasporti connessi con le attività autorizzate e con la consegna di pacchi; operatori che effettuino interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze; operatori che effettuino interventi volti a garantire l’igiene e la pulizia di luoghi pubblici o di spazi comuni; attività private volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

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