Blocco delle attività commerciali e produttive fatta eccezione per quelle considerate “essenziali”, su suolo ticinese, tra giovedì 19 e sabato 21 marzo compresi, e dunque con un “ponte obbligatorio” sino a tutta domenica 22 marzo. La disposizione rientra nel quadro degli interventi volti ad attenuare ed a contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Resteranno dunque operativi i soli punti-vendita di generi alimentari e di prima necessità, punti-vendita di articoli medici e sanitari; farmacie e drogherie; chioschi; stazioni di servizio (distributori di carburante); servizi di consegna di cibo a domicilio; mense sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case anziani e mense scolastiche non aperte al pubblico; ristoranti annessi alle strutture alberghiere (limitatamente all’utilizzo da parte di clienti che negli alberghi pernottano); servizi postali, bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del comparto primario e della trasformazione agroalimentare (comprese le filiere che di tale contesto forniscono beni e servizi).
L’ordine di chiusura non è inoltre applicabile alle aziende che beneficiano di un permesso federale o cantonale per urgente bisogno o per indispensabilità tecnica ed economica, oltre che agli usuali servizi di picchetto d’urgenza. I responsabili di tali aziende sono ad ogni modo tenuti a ridurre le attività, per quanto tecnicamente possibile, ed a garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Quanto all’Amministrazione cantonale, operativi i servizi urgenti; apertura inoltre per strutture sanitarie, realtà sociosanitarie e studi e/o centri di professionisti della salute. In caso di dubbi, escluso quanto pertiene alle consulenze giuridiche sulle norme del diritto privato da cui sono regolati i rapporti contrattuali fra datore di lavoro e dipendente, a disposizione l’apposito centralino telefonico (numero 0840.117112) riservato alle attività commerciali.