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Comunali 2020 / Furor bellico udicino: peste colga «chi abusi del nostro nome»

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Le disposizioni esistono, sono scritte nella Legge sull’esercizio dei diritti politici, e quindi deve valere quel che sta scritto sui cartelli plurilingue con cui l’utente di un servizio viene invitato a non farsi balenare idee balzane nella testa: “Ogni abuso sarà punito”. Altrimenti detto, il marchio è mio e me lo gestisco io: fuoco e fiamme eruttati da Piero Marchesi sindaco, già granconsigliere e neoconsigliere nazionale ma soprattutto presidente dell’Udc Ticino, destinatari i Municipi cui viene rivolto un appello (toni tuttavia ultimativi: facciamo che sia un “ukase”) affinché per le Comunali 2020 siano rispettate le regole e quindi siano solo “ufficiali”, ovvero legittimate dai vertici del partito, le liste contenenti un marchio Udc in qualsivoglia forma. In pratica, quanto tollerato sino all’altr’ieri – da capirsi chi fosse più colpevole, l’ideatore della singola lista o il controllore che non controllava e che sarebbe potuto intervenire – non verrà più accettato.

A preoccupare Piero Marchesi è una constatazione: nel 2015, vale a dire alla tornata precedente, erano presenti “alcune liste contenenti l’identificazione Udc”, vuoi su lista unica e secca vuoi in affiancamento ad altre forze politiche, magari espressione locale, et cetera. Attestazione legittima? Eh, no, è la tesi d’oggidì, nel caso tali liste fossero prive di sottostante, cioè di una sezione e di un rappresentante “ufficiale” nel Comune per il cui Legislativo e per il cui Esecutivo si sarebbero svolte di lì a poco le elezioni. Testo ufficiale, ex-articolo 44 della Legge sull’esercizio dei diritti politici, capoverso 2: “Nelle elezioni con il sistema proporzionale, ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre o da partiti esistenti”. E non solo, imponendosi difatti che “(…) nella denominazione delle liste non è ammesso l’uso di nomi di partiti esistenti contro la loro volontà”; il che, reinstradato sui binari della buona sintassi a scanso di equivoci sull’esistere “contro propria volontà”, significa che non puoi chiamarti Udc se dell’Udc non hai il benestare. Un concetto esteso financo alle formazioni politiche attive solo in altre parti della Svizzera. Tutto questo distinguere è funzionale ad evitare che l’elettore sia gabbato, ossia disorientato al punto da mettere una croce per Tizio pur intendendo esprimere consenso per Caio; e, del resto, “siamo ben felici di avere cittadini che si mettano a disposizione della cosa pubblica comunale, ma non possiamo tollerare che persone a noi sconosciute utilizzino in modo abusivo il nome del nostro partito”.

E quindi, quali pretese? Pretese di controllo e di verifica, a carico del sindaco del luogo in cui una lista sospetta “spuria” sia presentata, giacché “nel caso di impiego abusivo” è da assegnarsi un termine per la modifica, modifica di denominazione della quale è tenuto a farsi carico il rappresentante dei proponenti; qualora quest’ultimo non ottemperi, stralcio immediato. E se per caso al sindaco sfuggisse la situazione per così dire “anomala”, ovvero l’essere stata tale lista presentata contro la volontà del partito politico et similia? Rimbalzo di competenze, sicché dal partito dovrebbe partire un immediato avviso sicché il sindaco abbia modo di dare ordine di modifica della denominazione. Ergo: io faccio oggi affinché tu faccia domani, ma se domani tu non farai io farò affinché tu faccia dopodomani. Chiamatela, se volete, campagna di sensibilizzazione, “così da evitare al nostro partito, e probabilmente anche ad altri, di vedersi rappresentato in alcuni Comuni da persone che non hanno attinenza con il partito stesso”. Al che un interrogativo: non è che questo messaggino sia in realtà diretto all’interno anziché all’esterno dell’Udc?