Home CRONACA Soldi da un detenuto: decreto d’accusa per funzionaria, marito e finanziatore

Soldi da un detenuto: decreto d’accusa per funzionaria, marito e finanziatore

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Colpevoli: l’una per accettazione di vantaggi, in quanto dipendente della pubblica amministrazione; il marito di colei, per istigazione all’accettazione di vantaggio; ed anche il detenuto, per la concessione dei vantaggi medesimi. Storiaccia che dovrebbe concludersi con tre decreti d’accusa è quella che verte sulla figura di Flavio Bomio, figura assai nota in determinati àmbiti sportivi, a lungo detenuto nelle strutture penitenziarie ticinesi per reati afferenti alla sfera sessuale di minorenni, e che in questo caso c’entrava in quanto erogatore di un prestito (sollecitato) a favore diretto del consorte di colei che, nel ruolo di operatrice sociale all’Ufficio cantonale assistenza riabilitativa, guarda caso si occupava direttamente del caso di Flavio Bomio, e cioè potendosi anche permettere – tale il diritto dato dalla funzione – di redigere anche i preavvisi sulle domande di congedo dal carcere. In pratica, a mente del procuratore generale Andrea Pagani che oggi dà notizia della chiusura degli accertamenti penali, si determinò una zona grigia; il carcerato, disponendo per parte sua di facoltà economiche, ebbe modo di concedere un prestito da 50’000 franchi al marito della funzionaria medesima. Prestito tra privati, con clausole interessanti: come accertato anche per tramite del lavoro dei membri dell’“équipe” finanziaria, nella primavera 2016 fu stabilito un tasso di interesse irrisorio. A fianco di esso, anche una clausola spettacolare: in caso di decesso di uno dei contraenti, quel contratto sarebbe diventato carta straccia ed ogni mutua obbligazione si sarebbe estinta.

Precisa, la nota-stampa diffusa questo pomeriggio da fonti del ministero pubblico, che l’operatrice accettò effettivamente – e su istigazione del marito – un beneficio indebito, e ciò tenendosi in considerazione l’espletamento dell’attività ufficiale. Vien detto tuttavia che la funzionaria non commise mai atti e non si rese mai responsabile di omissioni pertinenti alla sua attività ufficiale ovvero in contrasto con i doveri d’ufficio o sottostanti al suo potere di apprezzamento. Come dire che non disse “no” alla trattativa, fece giungere il denaro da un canale che non era di certo commendevole, forse seppe delle condizioni di straordinario favore ma non diede a Flavio Bomio nulla che si collocasse oltre il consentito. Una sottile linea rossa non attraversata, e che riconduce i decreti di accusa a condizioni su cui non sarebbe proprio il caso di presentare opposizione (diritto che ad ogni modo è imprescindibile, nei termini dei 10 giorni): “In linea con la giurisprudenza federale”, come sottolineato, pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere per ciascuna delle persone coinvolte, con sospensione condizionale per due anni nel caso della donna e del consorte e di quattro anni per l’erogatore del prestito, con accollo di tassa e spese giudiziarie.