Rimescola le carte, a due settimane effettive da quello che era stato fissato come termine ultimo per l’esercizio del voto alle Comunali in Ticino, un ricorso in materia di diritto pubblico e del quale viene investito il Tribunale federale, con istanza di provvedimenti cautelari ossia del ripristino della data di domenica 5 aprile quale termine ultimo per lo svolgimento delle operazioni. In nome di sé stesso quale candidato e di altri due candidati – sulla medesima lista, ossia “Verdi-Pop-Indipendenti – quali cofirmatari, con legittimazione data dai fatti, a firmare l’istanza è l’avvocato Fiorenzo Cotti in Locarno, con procure di Annie Griessen Cotti e di Pierluigi Zanchi, nel mirino il decreto esecutivo pubblicato tre giorni or sono con rinvio della consultazione generale da cui sarebbero stati interessati tutti i Comuni tranne Astano (per le note vicende gestionali, dilazione su maggio), i quattro (Monteggio, Croglio, Ponte Tresa e Sessa, già in opzione su ottobre-novembre 2020) della futura aggregazione tresiana e quelli con rinnovo dei poteri in forma tacita (Municipi ad Aranno, Bedano, Bedigliora, Bedretto, Bodio, Bosco-Gurin, Campo ValleMaggia, Cerentino, Curio, Dalpe, Grancia, Isone, Linescio, Miglieglia, Orselina e Personico; Consigli comunali a Bedano, Bedigliora, Bodio, Curio, Grancia, Isone, Orselina e Personico; assemblee comunali ad Aranno, Astano, Bedretto, Bosco-Gurin, Campo ValleMaggia, Cerentino, Dalpe, Linescio, Mergoscia, Miglieglia e Vico Morcote). Di principio, chiesto l’accoglimento del ricorso, con concessione dell’effetto sospensivo, sicché le operazioni di voto dovrebbero proseguire regolarmente; nel merito, pari accoglimento del ricorso, con annullamento del decreto esecutivo e normale ripresa (anzi, prosecuzione) delle operazioni elettorali.
L’obiezione di base, per quanto si desume dalle 25 cartelle del ricorso, verte sul travalicamento dei poteri da parte dell’autorità politica cantonale, sicché l’atto in quanto tale è da leggersi – e l’estensore tiene a sottolinearlo – “non come un’offesa a chi è concentrato a combattere le nefaste conseguenze della malattia” ma “come strumento per capire quali sono i limiti da porsi al Governo nell’utilizzo dello stato di necessità”; in altri termini, “i ricorrenti sono (ben) coscienti della delicata situazione in cui versano il Canton Ticino e l’intera Confederazione”, ma “nel bene e nel male, sono corretti e legittimi il poter dubitare ed il chiedere alla giustizia di valutare” l’eventuale sussistenza di un esercizio abusivo della legge, dal momento che “una situazione grave e straordinaria” richiede risposte “mirate, intelligenti” ed in ogni caso “rispettose del sistema democratico”. Concetto così sviluppato: è stato commesso “un atto grave”, lasciandosi “intendere che in queste situazioni occorre istituire una sorta di legge marziale e sospendere – peggio, annullare – ogni processo democratico, non essendovi valida alternativa”. Discriminante, dunque, l’utilizzo della legislazione d’urgenza: “Alla stregua di una dittatura, l’attività statale sembra poter proseguire per mezzo di decreti governativi d’urgenza”, ma “a questo modo autoritario di fare bisogna chiaramente ribellarsi”, e qui il richiamo all’ordinario esercizio dei diritti democratici, per esempio, durante la Seconda guerra mondiale; in sostanza, urgenza è quel che come urgenza resta definito “cum grano salis, ed in casi ben definiti e circoscritti”. Il che, nella circostanza e pur stante l’apparente eccezionalità di quanto occorso ed occorrente sulla diffusione dell’epidemia da Covid-19, non sarebbe dato.
Di più: non trascurabile, a mente dei ricorrenti, è il fatto che questo specifico processo elettorale è stato generato (con atto del Governo), ponendo i candidati nella condizione di “adoperarsi per guadagnare il consenso degli elettori” ed indirizzando molti, tra consiglieri comunali e municipali, “a chiudere al meglio la legislatura”, tanti anzi “per passare il testimone a colleghi fors’anche più motivati”; ancora, “le operazioni preparatorie hanno avuto luogo regolarmente, il materiale di voto è stato spedito regolarmente nelle scorse settimane, ed una buona parte dei cittadini ha già fatto uso della facoltà di voto per corrispondenza”. Infine, non sarebbe data la base legale con riferimento all’articolo 40 della Legge sulle epidemie, in quanto esso “non permette di annullare uno scrutinio imposto dalla Costituzione e dalle leggi cantonali”; né risultano evocabili i principi di proporzionalità e di efficacia (“Altri i rimedi per garantire l’esercizio dei diritti popolari”, se è vero che il picco dei contagi sarà raggiunto – in tale orientamento le fonti sanitarie di informazione ai cittadini – “fra 15 giorni”). Morale: quanto compiuto a Palazzo delle Orsoline in Bellinzona, sponda Esecutivo, è “scelta insostenibile e lesiva”. Più che mai “affaire à suivre”.